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ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORO
STATUTO
Titolo l
DENOMINAZIONE, SEDE
E SCOPO
Art. 1
È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica
denominata "Associazione Sportiva ORO".
L'Associazione ha sede in Milano, Via Aldini
33 ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono Giallo e Blu.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed
è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza
sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
L'Associazione fa
riferimento alla realtà educativa della parrocchia dei SS.
Nazaro e Celso, aderirà al CSI e farà riferimento alla
convenzione
stipulata tra la Fondazione diocesana per
gli Oratori Milanesi e il CSI in data 23 aprile 2001.
L'Associazione potrà altresì
aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni
sportive nazionali, per la partecipazione alle attività
agonistiche da questi organizzate.
L'attività sportiva
dovrà svolgersi in coerenza con
gli obiettivi pastorali e educativi individuati nel progetto pastorale
della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività
si
inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e
catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.
Art. 3
Le finalità dell'Associazione sono: la
proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione
di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché,
nel
territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la
pratica e
l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà
svolgere
tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento
delle proprie finalità
istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo:
organizzare squadre
per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e
dagli altri enti di
promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione,
organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli
enti di
promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e
pubblici, anche
internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole
di sport in favore dei
propri soci.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della
parrocchia dei SS.
Nazaro e Celso, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, reperire
spazi ed
impianti sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o
privati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito,
anche su basi passive.
L'Associazione dovrà ottenere il
preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita
a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la
parrocchia stessa.
Art. 4
L'Associazione cura la formazione dei
dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con
la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e
diocesane. Cura
altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi
proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o
diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
Titolo II
I SOCI
Art. 5
Possono essere soci
dell'Associazione tutti coloro
che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne
accettino lo statuto. I soci atleti e dirigenti sono tenuti a
tesserarsi al CSI e
agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali
di
affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza
è
iscritta.
I soci si distinguono in:
a) atleti, coloro che praticano
attività sportiva;
b) dirigenti, coloro che contribuiscono alla
realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva;
c) sostenitori.
La suddivisione dei soci nelle suddette
categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai
loro diritti
associativi.
Art. 6
La qualifica di socio si ottiene al momento
dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio
direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della
domanda di
ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non
potrà essere
temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro
che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da
un
genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita
associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto
nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci
minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
I genitori dei soci minorenni possono divenire soci
dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui
agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno
eguali diritti
rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.
Art. 8
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di
rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di
corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni
statutarie e
regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e
federazioni sportive
nazionali di affiliazione.
Non è ammessa la trasferibilità
e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni
fornite dai soci
sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente
sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,
preventivamente
stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni,
espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente
di affiliazione dell'Associazione.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti
che provocano danni materiali o morali all'Associazione. >
La morosità interviene quando il socio non versa la
propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza
stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo
l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate
dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato
il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e
conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di
socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato
all’Associazione.
Titolo III
L'ASSEMBLEA
Art.
11
Gli Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
Art. 12
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E'
convocata dal
Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e
per
affrontare le problematiche più rilevanti per la vita
dell'Associazione, anche
in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si
prefigge. E'
comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga
opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché
in regola con
i versamenti delle quote associative.
Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata
almeno otto giorni prima della data della riunione mediante
comunicazione
scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei
locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso
di
convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e
della seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di
voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle
quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà
farsi
rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio
può essere portatore di una
sola delega.
Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con
la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la
prima e
la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.
Art. 16
L'assemblea dei soci approva annualmente il
rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei
componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni
argomento
sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare
riferimento alla
relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione
proposti dal
Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea
con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre
lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
è
deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per
estratto,
mediante affissione nella sede sociale.
Titolo
IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art.
17
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Esso è
composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in
carica Tre anni e possono
essere rieletti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con
solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale,
il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore
della
parrocchia dei SS. Nazaro e Celso o del Vicario parrocchiale o
direttore
dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla
realizzazione
delle finalità educative dell'Associazione e al miglior
inserimento
dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.
Art. 18
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta
inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario
delle
attività sportive e associative, sentito il parroco della
parrocchia dei SS.
Nazaro e Celso, o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio
a
ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività
con le iniziative
pastorali; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il
rendiconto; d)
predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare
sulla scelta
dei tecnici; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di
cui
l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare
tutte le misure
necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art. 19
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal
Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il
Consiglio
direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è
il legale
rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte
dei
poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere
eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.
Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o
più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo
subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla
scadenza del mandato del
consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto
quando vengano
a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea,
convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi
componenti del
Consiglio direttivo.
Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta
all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà
necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche in
altre società o associazioni sportive che partecipano con
proprie squadre in identiche discipline agonistiche.
Titolo
V
IL PATRIMONIO
Art.
22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi
di privati o di
enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà
dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non
potranno essere
distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno
essere
utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1°
settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio direttivo
dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea entro tre
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà
essere depositato
presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato
dai soci, e trasmesso
alla parrocchia.
Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su
proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le
maggioranze
previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità
sono nominati i
liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad
enti con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea
dei soci,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23
dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo
VI
NORME FINALI
Art.
25
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di
associazionismo e,
in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al
regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva
e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle
norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.
Milano, 24 giugno 2002
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